COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita la “VAI SICURO”, Associazione Nazionale Responsabili Tecnici e Certificatori Automotive.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede a BOLOGNA (BO) in Via E.Mattei, 48/e. Eventuali uffici amministrativi dislocati sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituiti per volontà del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – NATURA E DURATA
L’Associazione è volontaria, apolitica, apartitica,indipendente e senza scopi di lucro ed ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4 – OGGETTO
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere presso i responsabili tecnici e certificatori automotive, le aziende del settore e presso il pubblico degli automobilisti la “cultura dell’automobile e della sicurezza stradale”, con particolare attenzione agli aspetti relativi ad un corretto rispetto delle norme di sicurezza ed inquinamento, nonché delle certificazioni automotive come per esempio revisioni dei veicoli previste dall’articolo 80 dal Decreto Legislativo 285/1992 (CDS), ed i relativi collaudi previsti dagli articoli 75 e 78 del medesimo Codice della Strada. Inoltre l’associazione si prefigge di rappresentare gli interessi dei responsabili tecnici revisionatori e certificatori automotive nelle opportune sedi al fine di giungere alla parificazione dei ruoli tra i funzionari degli enti pubblici e quelli dell’associazione rappresentati ed operanti per enti privati.
Art. 5 – REALIZZAZIONE DELL’OGGETTO
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l’Associazione potrà:
– promuovere nei confronti degli Enti competenti tutte le iniziative necessarie per addivenire ad una corretta regolamentazione e gestione del settore tecnico per automotive, per una migliore tutela della sicurezza degli utenti e/o iscritti;
– organizzare attività formative, culturali, sportive, ricreative, commerciali;
– organizzare e gestire convegni, meeting, corsi di formazione tramite i propri docenti e dibattiti tra associati ed enti e associazioni simpatizzanti, aziende del settore, responsabili degli uffici della pubblica amministrazione interessati al tema, giornalisti, club organizzati e semplici utenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese altre associazioni, anche internazionali, nonché collaborare con organismi, enti e associazioni, al fine di pro muovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.
II SOCI
Art. 6 – REQUISITI E TIPI
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, giuridiche ed Enti, di nazionalità italiana o straniera, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione. L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 7. I soci si dividono in:
a) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che svolgono attività di responsabili tecnici o certificatori automotive (*);
b) soci fruitori: si considerano tali le persone fisiche o giuridiche che svolgono prevalente attività di riparazione-vendita al dettaglio di accessori e componenti speciali per veicoli;
c) soci privati: si considerano tali le persone fisiche che non svolgono alcuna delle attività previste per i soci ordinari o sostenitori;
d) soci onorari: si considerano tali le persone fisiche o giuridiche che vengono insignite di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte dell’impegno profuso in favore dell’Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione, ovvero ancora per il contributo da esse fornito all’affermazione degli scopi dell’Associazione.
(*) Per Responsabili tecnici si intendono tutti coloro che per titolo di studio o per norma di legge può ricoprire anche per tempi brevi il ruolo di responsabile tecnico di un centro revisione veicoli. Per Certificatori Automotive si intendono tutti gli operatori del settore che a seguito di corsi di formazione e superamento di test di idoneità sono abilitati alle varie operazioni tecniche per certificare e/o verbalizzare le prove effettuate al fine di soddisfare procedure richieste a vario titolo per omologazione, approvazione, stato d’uso di componenti, parti di veicoli e veicoli abilitati alla circolazione su strada.
Art. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate. Il socio ordinario ha diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il socio fruitore e il socio privato non ha diritto di partecipazione né di voto all’assemblea e non può candidarsi né essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali con l’esclusione della carica di Segretario Economo.
Il socio onorario ha diritto di partecipazione all’assemblea ma non ha diritto di voto, potendo esprimere solo un parere consultivo, e può candidarsi ad essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) a mantenere comportamenti deontologicamente corretti sia verso gli altri soci sia nei confronti della clientela e degli Enti pubblici ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività dell’Associazione;
d) al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 8 – ESCLUSIONE
I soci possono essere esclusi dalla Associazione per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
b) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o svolgano attività in contrasto con i fini dell’Associazione.
Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’Associazione.
I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo stesso, il quale comunicherà per iscritto la decisione definitiva entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. La perdita della qualifica di socio avviene anche per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata dal socio al Presidente dell’Associazione. Le dimissioni sono sempre accettate, ma tale accettazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’Associazione. Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè esse siano comunicate almeno due mesi prima di tale scadenza.
III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Vice-Presidente dell’Associazione;
e) il Segretario-economo.
Art. 10 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Sono ammessi in assemblea i soci ordinari in regola con il pagamento sia della quota associativa annuale sia delle quote di partecipazione scadute e gli eventuali soci onorari. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le Assemblee sono convocate, in prima ed in seconda convocazione, dal Presidente dell’Associazione con avviso inviato, per posta o per fax o per e-mail, ad ogni socio avente diritto di parteciparvi almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere la data della convocazione, l’ora ed il luogo delle adunanze, nonché l’elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può essere indetta un’ora dopo la prima. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l’anno, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci ordinari. In quest’ultimo caso l’Assemblea deve aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo non è ammessa la delega a favore dei consiglieri.
Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera lo spostamento della sede in una città diversa;
b) delibera le modificazioni del presente statuto;
c) delibera lo scioglimento dell’Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
Per le delibere di cui ai punti a) e d), l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
– in prima convocazione, con la metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti;
– in seconda convocazione, con almeno un quinto dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.
Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice dei presenti.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ordinari aventi diritto di parteciparvi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di partecipazione.
Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo persone fisiche. Le stesse, inoltre, debbono essere legate da rapporto organico o di dipendenza con i soci ordinari od onorari, salvo l’ipotesi di soci onorari persone fisiche.
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari da 5 a 7 Consiglieri, decisi ed eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari, in regola con i pagamenti, ed i soci onorari mediante una votazione a scrutinio segreto. Ogni elettore ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. I Consiglieri eleggono a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio stesso ed il Segretario-Economo anche al di fuori. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendolo alla approvazione dell’Assemblea dei soci;
e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci e curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
g) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
h) decidere in merito all’apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’Associazione, nei limiti degli scopi di questa;
i) deliberare l’istituzione di Comitati Tecnici;
l) assumere i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 8;
m) deliberare l’apertura di uffici amministrativi, anche in luoghi diversi dalla sede sociale.
Art. 14 – PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente è responsabile, in solido con gli altri consiglieri, del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni con tenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
b) assume diritti ed obblighi per conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
d) sovrintende e controlla l’operato del Segretario-economo;
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio Direttivo;
f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Art. 15 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia Oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente dell’Associazione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Art. 16 – SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Tra le altre incombenze, Egli tiene un giornale delle entrate e delle uscite, cura l’esazione delle quote associative e di partecipazione e di ogni altra somma dovuta o comunque pervenuta all’Associazione, esegue i pagamenti ordinatigli dal Presidente, presenta lo stato di cassa al Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne sia richiesto. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dalla Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Il Segretario-economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un’apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.
Il Segretario-economo verbalizza le adunanze e le deliberazioni del consiglio e delle assemblee, tiene aggiornato il registro degli associati con l’indicazione del domicilio comunicato dall’associato, conserva l’archivio dell’Associazione.
Il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all’altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche menzionate, ad eccezione del Segretario Economo, nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto ell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico
IV PATRIMONIO
Art. 18 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative, da eventuali contributi ordinari e straordinari dei soci o di terzi;
b) dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
c) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dai contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura attribuite all’Associazione da persone fisiche, giuridiche o Enti;
f) da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’Associazione. I soci esclusi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell’Associazione. Le entrate sociali sono costituite:
a) dalle quote associative e dalle quote di partecipazione;
b) dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi del l’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
c) da ogni ulteriore entrata derivante all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Art. 19 – ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell’art. 2, per i dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
Art. 20 – RESIDUI DI GESTIONE
Gli eventuali avanzi di gestione , che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finananziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 4. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 21 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente art. 12, per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci ordinari in dispensabile per il perseguimento dei propri fini;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
Art. 22 – OBBLIGHI IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.