Art. 1 – DELLA DOMANDA DI AMMISIONE DEI SOCI
Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario e di socio fruitore è necessario presentare alla Segreteria dell’Associazione, con il contestuale pagamento della quota associativa prevista per il tipo di socio, apposita domanda scritta, corredata da completa presentazione personale controfirmata da un socio ordinario quale presentatore, indicando:
- Nome cognome;
- Indirizzo; telefono; e-mail;
- Titolo di studio;
- Azienda per la quale presta servizio (Qualifica all’interno dell’Azienda, Indirizzo, Telefono, Fax, E-mail);
- Qualifica di socio (ordinario, fruitore) richiesta;
- Espressa volontà di far parte dell’Associazione;
- Piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie;
- Ogni altra notizia eventualmente richiesta dai moduli associativi.
Tutte le domande che perverranno all’Associazione incomplete, e/o senza la firma dell’interessato e la firma del socio presentatore, e senza il versamento della quota associativa, non verranno prese in considerazione, saranno ritenute valide invece le domande di iscrizione inviate tramite fax.
Art. 2 – DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il Consiglio Direttivo delibera sul riconoscimento o meno della qualifica di socio ordinario, fruitore o privato, con una maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio presenti alla riunione in oggetto.
In caso di rifiuto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo provvede a darne comunicazione al richiedente, con la contestuale restituzione della quota associativa annuale da questi allegata alla domanda, senza necessità di motivare la decisione.
Art. 3 – DEI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI
I contributi degli Associati sono rappresentati dalla quota associativa.
La quota associativa è stabilita dall’Assemblea dei soci. Essa si differenzia per importo secondo la tipologia di socio, ordinario, fruitore o privato, mentre il socio onorario non è tenuto a pagare alcuna quota associativa.
La quota associativa deve essere versata dai soci entro il 31 agosto di ogni anno.
I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedono entro il termine indicato al pagamento delle quote scadute sono automaticamente sospesi da ogni diritto associativo.
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre due mesi dal termine indicato sull’invito scritto comporta, su delibera del Consiglio Direttivo, l’esclusione del socio inadempiente.
Art. 4 – DEL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente dell’Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.
In Assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell’ente. La delega può essere rilasciata solo ad altri associati aventi diritto a parteciparvi; in ogni caso, ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Il Segretario dell’Assemblea redige un apposito verbale delle deliberazioni adottate dall’Assemblea, sottoscrivendolo insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell’art. 2. Potranno essere altresì pubblicate sull’eventuale sito dell’Associazione.
Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 5 – DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quattro mesi; straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare, per posto od a mezzo fax, a ciascun consigliere 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione sulla domanda di ammissione di un nuovo socio può avvenire anche tramite posta od a mezzo fax, entro il termine stabilito dal Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.
Quando per tre volte consecutive un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, alle sedute del consiglio, decade automaticamente dalla carica. Decade altresì automaticamente dalla carica il consigliere nei confronti del quale venga meno il rapporto organico o di dipendenza con un socio ordinario od onorario. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvedono gli altri consiglieri, mediante cooptazione a scrutinio segreto. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà ratificare le sostituzioni od eleggere i nuovi consiglieri. Qualora il numero dei consiglieri in carica scenda al di sotto di 5 (cinque), l’intero consiglio dovrà essere rieletto. In caso di decesso di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con le medesime formalità previste nel precedente comma.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, a cura del Segretario-economo; in caso di assenza del Segretario-economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.
Art. 6 – DEI COMITATI TECNICI
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere costituiti Comitati composti da persone particolarmente esperte nelle materie e sui problemi di cui all’art. 4, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Consiglio stesso. Alle riunioni dei Comitati Tecnici, presieduti dal Presidente dell’Associazione, assistono il vice-Presidente ed il Segretario-economo.
Art. 7 – DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può modificare gli articoli del presente Regolamento, purché siano sempre salvi i principi cui si informa lo Statuto.
Di ogni soppressione, variazione od aggiunta è data comunicazione agli associati, mediante avviso affisso per almeno quindici giorni presso la sede dell’Associazione e/o sull’eventuale sito dell’Associazione.
All’atto della loro ammissione, gli associati ricevono una copia dello Statuto e del Regolamento. Per questo solo fatto, gli associati sono tenuti a rispettarne gli articoli, la cui mancata cognizione non è ammessa in nessun caso.